
PATENTI A CREDITI PER LA SICUREZZA.
La patente a crediti in vigore dal 1° ottobre è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La dotazione iniziale è pari a 30 crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi, per operare nei cantieri, devono possedere almeno quindici crediti.
Il decreto PNRR-bis e la patente a crediti
La legge di conversione n. 56/2024 del DL n. 19/2024 ha apportato importanti modifiche, sostituendo integralmente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, ed introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”) che vogliono operare nei cantieri temporanei e mobili, come definiti dall’art. 89 del d.lgs. n. 81/2008.
Il precedente art. 27 rinviava all’emanazione di un DPR, su proposta della Commissione Consultiva Permanente, i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il nuovo articolo, così come riformulato, detta molte regole specifiche del sistema a crediti e rinvia a decreti del Ministero del Lavoro e ai provvedimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Pertanto, l’unico sistema di qualificazione delle imprese in materia di salute e sicurezza, attualmente, è la patente a crediti. È possibile allargare il suddetto sistema anche ad altri ambiti di attività individuati con un apposito decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, le ditte e i lavoratori autonomi per poter continuare ad operare in un cantiere temporaneo o mobile dovranno essere in possesso di un “titolo abilitante” o di un’attestazione SOA.