
COME RICONOSCERE UN ATTESTATO A NORMA?
Avere un attestato a norma, se così si può definire, non significa aver ricevuto una formazione efficace o non significa neanche averla fatta veramente, la formazione.
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Si dovrebbe partire quindi dal presupposto, per nulla scontato, che la formazione ci sia stata veramente e che sia stata tenuta da un docente qualificato.
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Un attestato che presenta tutti i crismi definiti dalla Legge o dagli Accordi Stato Regioni è sicuramente un buon inizio anche perché esistono delle macro non conformità facilmente individuabili sull’attestato che potrebbero di per sé invalidare giuridicamente un corso.
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Il soggetto formatore non è il docente, è l’entità giuridicamente riconosciuta che ha titolo di progettare, organizzare, monitorare un corso, incaricare i docenti, e rilasciare gli attestati. Sono soggetti formatori, tra gli altri, le società accreditate in regione per la formazione, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli ordini professionali.
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Per molti corsi, le norme stabiliscono espressamente che il docente non basta. Questo vale, ad esempio, per i corsi RSPP (anche per datori di lavoro), i corsi per condurre le PLE, i carrelli elevatori e le altre attrezzature di lavoro. Per questi ed altri corsi, è la firma del soggetto formatore e del suo presidente che valida l’attestato. In mancanza del soggetto formatore, il corso non è giuridicamente valido.
L’attestato deve essere conforme al livello di rischio aziendale.
I corsi per addetti antincendio, primo soccorso, per lavoratori e datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP hanno una graduazione di contenuti e durate che variano in base alla classificazione dell’azienda.
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L’attestato, per essere valido, deve essere rappresentativo di una formazione svolta per il rischio corrispondente a quello dell’azienda o per quello che la legge ha stabilito. Ad esempio: se sei l’impiegato di un’azienda metalmeccanica, il livello di rischio proprio della tua mansione è basso. Ma se il tuo lavoro comporta l’accesso ai locali di produzione, anche se solo per attività di non operative, allora il tuo livello di rischio sarà alto.
La legittimità degli attestati in materia di sicurezza, rilasciati dalle Associazioni, è regolamentata. L’Accordo Stato Regioni 7/7/2016 stabilisce infatti che le associazioni che operano nel campo della formazione siano rappresentative sul territorio nazionale, o quantomeno operino in modo significativo nel territorio dell’azienda per la quale hanno rilasciato attestati.Â
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Alcune Regioni, come la Sicilia o il Piemonte, hanno istituito un regime di verifica dei requisiti e accreditamento di queste associazioni, realizzando quindi un elenco di soggetti formatori riconosciuti e legittimati ad operare. Pertanto, la legittimità degli attestati di un’associazione poggia sulla sua concreta attività di rappresentanza nelle sedi e nei tavoli stabiliti dalla legge.